INDAGINE SUI DIRITTI DELL'UOMO

Genealogia di una morale

di Stefano Vaj


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Il periodo dei Padri (3, II)

Da S. Paolo la riflessione cristiana sul diritto naturale come tematica ormai abbastanza ben definita si svolge naturalmente lungo i secoli, nutrendosi di vari spunti esegetici, teologici, filosofici, romanistici, con oscuramenti, ma in generale seguendo una linea evolutiva ben definita.

L’Ambrosetti divide la storia del diritto naturale cristiano in tre periodi: il periodo teologico, proprio della Patristica; il periodo razionale, proprio del pensiero teologico medievale; il periodo storico-valutativo, proprio della seconda scolastica (1). Philip Delhaye lo quadripartisce invece in: Padri; alto medioevo con due correnti: una «sacrale» da Agostino a Graziano e una profana da Alano di Lilla fino ad Occam; rinascimento con la componente individualista e volontarista; epoca moderna e giusnaturalismo (2). Diversamente lo suddivide il Composta (op. cit.), e cioè: « a) periodo pa tristico in cui l’interesse è assorbito (...) da due componenti o elementi dottrinali: la legge eterna (componente stoica) e l’ispirazione interiore nel «cuore» dell’uomo (componente cristiana); b) periodo di transizione in cui, pur prevalendo la concezione patristica del diritto naturale come partecipazione ispirata alla legge eterna, irrompe gradualmente la scoperta della “ratio” umana e delle inclinazioni naturali: è il periodo della Decretistica canonica; c) si arriva così al periodo classico in cui la dottrina delle inclinazioni naturali entra vigorosamente nella filosofia cristiana coi nomi di Alberto e di Tommaso; d) periodo di dissoluzione nella seconda scolastica e nel giusnaturalismo, in cui il significato metafisico delle inclinazioni si oscura e si estenua in una concezione puramente meccanica». Michel Villey, da parte sua, preferisce operare una dicotomia tra un periodo agostiniano pessimistico con prevalenza della morale e della legge divina positiva ed un periodo tomista ottimistico dominato dal diritto naturale in senso stretto e dal problema del diritto positivo (3).

Tali distinzioni, se rivestono un certo valore euristico, non esimono dal sottolineare a contrario la sostanziale unità di questa riflessione, che procede gradualmente senza soluzioni di continuità, e resta sempre immersa in un identico quadro di significati e di sistema di valori.

È S. Giustino per primo che ammette esplicitamente la verità e la validità della legge naturale, come la predicazione di Gesù manifestazione del Verbo (II Apologia, 2, 4); è poi la volta di S. Ireneo (Adversus haereses, 4, 1-3). Per Tertulliano natura e Legge si completano: la Legge precisa la natura, che è sapienza comune, perfettamente legata a Dio (De testimonio animae, 6, 1), così che cristiani e pagani son uniti nel diritto di natura, poiché le tavole della legge naturale sono scritte nel cuore dell’uomo e nella natura è visibile una «ratio communis» che contiene in sé le norme del «vivere naturaliter». Gli fa eco Clemente Alessandrino, per cui «La legge di natura e la legge della Rivelazione sono di Dio e formano una cosa sola» (Str. III, 72, 3).

«S. Giovanni Crisostomo afferma che Iddio fece autodidatta nell’uomo la percezione del bene e del suo contrario; S. Gregorio Nazianzeno definisce la legge naturale “legge naturale non scritta che prescrive i doveri e che Dio ispira, accenna ed educa”; Teodoreto afferma che l’uomo percepisce ciò che conviene “οὔϰ ἐντῇ λογιϰῇ ἀλλὰ ἐν τῇ ϕύσει”; Metodio di Olimpo, evidentemente ispirato a Platone, afferma che in noi operano tre leggi: la prima, la legge di natura, è concessa a noi fin dalla nascita e opera mediante l’azione dell’intelligenza. (...) Per Lattanzio, il conccetto fondamentale è che la giustizia - a differenza di Zenone e di tutti gli Stoici - non è il bene supremo per l’uomo, se per giustizia si intende il puro adeguarsi alla natura. La natura non è infatti di per sé indicatrice solo del bene; essa porta con sé l’errore, il peccato e tutte le deviazioni umane attestate dalla storia. (...) La giustizia cristiana implica invece due doveri: riconoscere Iddio e ricongiungersi a lui; riconoscere nell’uomo il fratello; la ingiustizia comincia dall’empietà» (4).

Dopo S. Girolamo («Est in animis nostris quaedam sanctitas naturalis a Deo impressa quae velut in arce animi residens pravi et recti iudicium exercet», Ad Demetriadem, 8), è S. Ambrogio ad occuparsi ulteriormente del problema, che riecheggia in vari passi: «Nesciat sapiens nisi secundum naturam vivere, in cuius instituto et ordine Dei lex est» (De Abraham II, 11, 93); «...interdictum est enim naturae iure, interdictum est lege quae est in cordibus singulorum» (Epist. 60, 5); «(haec lex) non scribitur, sed innascitur, nec aliqua percipitur lectione, sed profluo quodam naturae fonte in singulis exprimitur et humanis ingeniis hauritur» (Epist. 73, 3); e ancora, scivolando in un luogo di sapore stoico «Haec utique naturae lex est, quae nos ad omnem’ astringit humanitatem, ut alter alteri tamquam unius partes corporis invicem deferamus. (...) Sive enim nascimur ut consentiant membra membris et alterum alteri adhaereat» (De officis, III, 3, 17).

In generale, e salve fatte le variabili e le divergenze personali da autore ad autore, resta comunque ben affermato il nuovo senso cristiano del diritto naturale; la prospettiva è definitivamente cambiata e non ci sono ritorni all’indietro o «inveramenti» di dottrine precedenti. Onde ci sembra non fare altro che alimentare un pernicioso equivoco lo Schilling quando scrive: «Das unvergleichliche Gebof der christlichen Nächstenliebe bildet die tiefere Grundlage und die neue Wurzel; so dass die’grossen stoischen Lehren einheitlicher, licht-und kraftvoller und wie verjungt vor uns stehen» (5).




Stefano Vaj


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(1) G. AMBROSETTI, Diritto naturale cristiano, op. cit.

(2) PHILIP DELHAYE, «Naturrecht», in Lexikon für Theologie und Kirche, tomo 7, citato da D. COMPOSTA, op. cit.

(3) MICHEL VILLEY, «Saint Thomas dans l’histoire des sources», in Etudes d’histoire du droit canonique, Parigi 1965.

(4) Citati da Dario Composta, op. cit. Su tutta la questione del primo diritto naturale cristiano, cfr. OTTO SCHILLING, Naturrecht und Staat nach der Lehre der alten Kirche, Paderhorn 1914.

(5) Ibidem.